Per convenzione diretta si intende un contratto amministrativo per il quale tra due imprese si configura una vendita diretta quindi dipendente dalla prima in tutte le sue forme e modalità assumendo un carattere di continuità ,dipendenza e responsabilità tra le due imprese concorrenti;per indiretta di configura un contratto amministrativo tra due imprese non interdipendenti che lascia libera scelta all’assistito nella consapevolezza di essere parzialmente o totalmente rimborsato,ma non configura dipendenza o responsabilità da parte dell’impresa cedente la prestazione.
Tale differenza,mal digerita sempre ed ovunque ci si occupi di Sanità per l’uso comune di equiparare la vendita diretta di beni e consumi in senso stretto commerciale,non viene mai recepita come differenza tra la vendita di un oggetto materiale ed una prestazione professionale che comporta”anche”la vendita dell’oggetto materiale ma la cui essenza è costituita da un atto “individuale”e quindi qualitativo e non solo quantitativo a favore di un altro e cioè in questo caso dell’assistito.
Non mi meraviglio quindi che un’ingegnera possa aver avuto perplessità se non difficoltà ad interpretare d’emble’ una situazione ed un tema che finora non ha saputo regolamentare nessuno cercando per trovare una giusta soluzione che sicuramente esiste,ma che nessuno ha interesse e coraggio di affrontare….: il concetto ed il progetto di una Sanità “unica” nello “scopo”di assistere e curare!
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